Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
L’art 6 della Legge 162/2014 ha previsto la procedura della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato il quale procederà alla verifica dei presupposti di legge e a tutti gli adempimenti normativi previsti.
E’ possibile attivare tale nuova procedura di negoziazione assistita sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio a partire dal 26 maggio 2015 sono i seguenti:
Alla trasmissione dell’accordo di convenzione di negoziazione assistita è sufficienete che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi e che ha autenticato la sottoscrizione.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi:
Ufficio Stato Civile
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato il quale procederà alla verifica dei presupposti di legge e a tutti gli adempimenti normativi previsti.
E’ possibile attivare tale nuova procedura di negoziazione assistita sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
- nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che rilascia un nullaosta;
- nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), oltre al vaglio del procuratore della Repubblica potrebbe aggiungersi anche un successivo passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale quando il Procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo non risponda all’interesse dei figli: in tal caso il provvedimento successivo sarà un autorizzazione.
I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio a partire dal 26 maggio 2015 sono i seguenti:
- se separazione giudiziale: devono essere trascorsi almeno 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale senza che sia ripresa la convivenza tra i coniugi;
- se separazione consensuale: devono essere trascorsi 6 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, o dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione consensuale concluso innanzi all’Ufficiale di Stato Civile
- Iscrizione dell’atto di matrimonio;
- Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
Alla trasmissione dell’accordo di convenzione di negoziazione assistita è sufficienete che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi e che ha autenticato la sottoscrizione.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi:
Ufficio Stato Civile