Tutela della persona che segnala illeciti (whistleblower)

Whistleblowing - segnalazione di condotte illecite

Nozioni generali e riferimenti normativi
L’articolo 54bis del D. Lgs. n.165/2001, introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012 e poi modificato dalla Legge n. 179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.
In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle linee guida di ANAC, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di attivare procedure per il whistleblowing che “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.
Il whistleblowing è quindi uno strumento legale a disposizione dei dipendenti, collaboratori, fornitori e cittadini per segnalare eventuali condotte illecite che riscontrano.
Il Comune di Montebelluna ha aderito al progetto WhistleblowingPA (oggi divenuto WhistleblowingIT), curato da Trasparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, in quanto ha ritenuto importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.
La piattaforma informatica, adesso prevista quale canale di segnalazione interna, è conforme alla normativa europea e nazionale sulla tutela dei segnalanti, e il suo mantenimento e aggiornamento sono sempre garantiti e non richiedono interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all’ente. Inoltre, WhistleblowingPA è un servizio qualificato ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale).
Nel corso dell’anno 2023, l’istituto del whistleblowing è stato riformato dal D.lgs. n. 24/2023 (c.d. “decreto whistleblowing”), entrato in vigore il 30.03.2023, che ha acquisito efficacia dal 15.07.2023 dando attuazione alla direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio  “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il predetto decreto, all’art. 23, ha statuito l’abrogazione delle disposizioni normative di cui all’articolo 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, all’articolo 6, commi 2 ter e 2 quater, del D.lgs. n. 231/2001 ed all’articolo 3 della legge n. 179/2017.
Tale Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
La normativa così come riformulata, prevede, per il whistleblower, forme di tutela rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato.
L’istituto è volto, da un lato, a garantire il diritto di manifestazione della libertà di espressione e d’informazione, mentre dall’altro si pone quale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione, promuovendo l’emersione di illeciti commessi non solo all’interno della Pubblica Amministrazione, ma anche degli enti di diritto privato.
Il whistleblowing, dunque, rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni.
Come previsto dall’art. 10 comma 1 del citato D.lgs. n. 24/2023, l’ANAC, sentito il GPDP, con delibera n. 311 del 12.07.2023, ha adottato le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”. Dette linee guida “sono da intendersi sostitutive delle LLGG adottate dall’Autorità con Delibera n. 469/2021”.

L’oggetto della segnalazione
Possono essere denunciate le violazioni del diritto interno e/o del diritto dell’Unione Europea ed in particolare:
  • i comportamenti, gli atti e/o le omissioni che ledono l’interesse pubblico e/o l’integrità dell’amministrazione;
  • gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e le violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione ivi previsti;
  • gli atti e/o le omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
  • gli atti e/o i comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea;
  • le condotte che violino le norme di cui all’Allegato 1 del D.lgs. n. 24/2023.
La segnalazione, come stabilito dall’art. 3 del D.lgs. n. 24/2023, può riguardare le violazioni di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:
  • antecedentemente all’instaurarsi del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, purché le informazioni in essa contenute siano state acquisite in costanza di servizio.
In presenza di elementi concreti precisi e concordanti, possono essere oggetto di denuncia anche le attività illecite non ancora compiute che il whistleblower, ragionevolmente, ritenga che possano verificarsi.
Non possono essere oggetto di segnalazione: contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.


I soggetti legittimati a presentare la segnalazione
Relativamente ai lavoratori del settore pubblico, è stata ampliata la platea di colori i quali sono legittimati a segnalare, denunciare all’autorità giudiziaria o contabile, o a divulgare pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo (art. 3 del D.lgs. n. 24/2023):
  • i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, compreso il personale in regime di diritto pubblico, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  • i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c., delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
  • i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.
Il precitato decreto legislativo estende la tutela anche a quei soggetti, diversi dal segnalante, i quali potrebbero essere oggetto di ritorsioni, anche indirette, per il ruolo assunto nel processo di segnalazione (interna o esterna), divulgazione pubblica o denuncia o in virtù del rapporto che li rende vicini al segnalante (detti facilitatori).
Tali soggetti meritano tutela in quanto assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo, anche nel caso di stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado. La tutela è estesa altresì ai colleghi di lavoro che svolgono la propria attività nel medesimo contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo  della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica.

I canali per presentare la segnalazione
La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower, essendo prioritario l’utilizzo del canale interno.
Tanto premesso, le segnalazioni possono essere presentate mediante:
  • canale di segnalazione interna
  • canale di segnalazione esterna presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione
  • divulgazioni pubbliche
  • denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
Canale interno
La segnalazione può essere inoltrata in via prioritaria in forma scritta, mediante accesso alla piattaforma informatica ad hoc predisposta, oppure in forma orale mediante incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (su richiesta).
Tale segnalazione è diretta esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; nel caso in cui la stessa fosse presentata presso un soggetto diverso dell’ente, essa è trasmessa al RPCT, entro sette giorni dal suo ricevimento in via riservata e secretata, dandone notizia alla persona segnalante.
Le caratteristiche della modalità di segnalazione mediante accesso alla piattaforma di cui al seguente  indirizzo web https://comunedimontebelluna.whistleblowing.it/ sono le seguenti:
  • la segnalazione viene formulata attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di riservatezza nei confronti dell’identità del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere inviata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
Nel caso in cui la predetta fosse erroneamente inviata presso un soggetto diverso dell’ente, essa è trasmessa, in via riservata e secretata, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dandone notizia alla persona segnalante.
Si precisa infine, come da indicazione di cui alle Linee Guida ANAC, che la segnalazione deve specificare chiaramente la volontà del whistleblower di mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Canale di segnalazione esterna presso ANAC
La segnalazione esterna può essere effettuata se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
  • non è previsto, nell’ambito lavorativo del segnalante, un canale di segnalazione interno, anche se obbligatorio o, anche se attivato, questo non risulta conforme al dettato normativo del D.Lgs. n. 24/2023;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il canale interno, ma la segnalazione non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che tramite il canale interno, la segnalazione non avrebbe un seguito efficace o che essa possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le segnalazioni esterne sono trasmesse all’Autorità nazionale anticorruzione e sono effettuate in forma scritta tramite piattaforma informatica oppure in forma orale, la quale su richiesta della persona segnalante può essere effettuata anche attraverso un incontro diretto.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023, ANAC ha adottato Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Così come specificato dall’Autorità, le nuove Linee guida forniscono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

Divulgazioni pubbliche
Per divulgazione pubblica si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
La protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 è ammessa se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:
  • il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente quella esterna e non vi è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
  • il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
Oggetto della segnalazione
Le violazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, sono i comportamenti, gli atti od omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.
Per quanto concerne le violazioni di disposizioni normative interne, sono ricompresi:
  • gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
Con riferimento invece alle violazioni di disposizioni normative europee, sono ricompresi:
  • gli illeciti commessi in violazione della normativa UE, così come indicata nell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se quest’ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di cui all’art. 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell’UE;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2 del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia d’imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopra indicati.
Le segnalazioni possono avere ad oggetto anche i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni.
Tra le violazioni del diritto nazionale, non sono più ricomprese le irregolarità, tuttavia esse  possono costituire elementi concreti (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.
Sono inoltre escluse dall’applicazione del decreto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante.


Quali sono le tutele
Con riferimento alle condizioni di protezione, il D.Lgs. n. 24/2023 valorizza la buona fede, prevedendo che il segnalante possa beneficiarne, se al momento della segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero vere.
Il sistema di protezione si basa su quattro elementi fondamentali: tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, misure di sostegno e limitazioni della responsabilità.

In particolare, per quanto concerne la tutela della riservatezza, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Tale divieto è esteso anche a qualunque altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.
La tutela dell’identità riguarda anche le persone coinvolte e quelle menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Infine, la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico e generalizzato.










 
Descrizione
Informativa whistleblowing (255.69 KB)
Inserita il 09/11/2023
Modificata il 09/11/2023
torna all'inizio del contenuto