Bonus 110%

INDICAZIONI per la presentazione pratiche in sanatoria finalizzate al BONUS 110%

Nel caso di presentazione di pratiche in sanatoria propedeutiche all'ottenimento del beneficio fiscale "BONUS 110%", il tecnico, a seguito di attenta disamina sulla natura delle difformità riscontrate, dovrà dimostrare che le variazioni dal titolo rilasciato rientrano in quei casi per i quali è possibile ottenere la sanatoria, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001.
In particolare, per dimostrare che l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda (attualità) il progetto presentato dovrà necessariamente contenere:
  • Relazione tecnica che descriva in modo puntuale quali sono le opere e le difformità oggetto di sanatoria, specificando se sono state realizzate durante la costruzione dell'edificio oppure, se di epoca successiva, il periodo di realizzazione;
  • Estratti di Piano, con un confronto tra la Z.T.O. alla data della costruzione e quella attuale;
  • Estratto planimetrico generale con comparazione tra la localizzazione assentita e quella attuale, completa di distanze dai confini e dai fabbricati;
  • Tabella con i dati stereometrici dell'intervento che metta a confronto la consistenza dell'edificio autorizzato con l'esistente, verificando se ci sono stati o meno ampliamenti di S.U.; nel caso di ampliamenti di superficie/volume, va dimostrato che questi possono essere sanati (anche ai sensi dell'art. 92 della L.R.V. n. 61/1985) in quanto rispettano le norme igienico-sanitarie e antisismiche attuali, previo pagamento del contributo di costruzione in misura doppia;
  • Tavole grafiche contenenti le piante, i prospetti e le sezioni, opportunamente quotati, dello stato assentito (che va ridisegnato) e dello stato esistente, con le conseguenti tavole comparative a dimostrazione dei contenuti della tabelle stereometriche presentate.
Si sottolinea che nel caso di opere in C.A. di non modesta entità realizzate successivamente all'entrata in vigore della L. n. 1086/1971 (06/02/1972) sarà necessario produrre il corrispondente collaudo statico; quando questo non sia stato depositato in occasione della richiesta di abitabilità/agibilità del fabbricato, sarà necessario produrre il collaudo statico in sanatoria, con le conseguenze penali descritte agli artt. 72, 73 e 75 del D.P.R. n. 380/2001.
CASI PARTICOLARI: Edifici realizzati sulla base di Autorizzazioni edilizie rilasciate tra il 20 luglio 1934, data di entrata in vigore del "Regolamento per l'Edilizia e l'Ornato", e il 1° settembre 1967:
  ENTRO
il
Perimetro del Centro Urbano
FUORI
dal
Perimetro del Centro Urbano
 
Tra il 20 luglio 1934
ed il
1° settembre 1967
 
Si applica l'art. 100 del R.E.C. per difformità compiute durante i lavori alle seguenti condizioni:
  • Titolo edilizio rilasciato entro il 1° settembre 1967;
  • Lavori eseguiti nel periodo compreso tra l'inizio e la fine dei lavori attestata con atto notorio;
  • Presenza di abitabilità/agibilità.
 
Lo stato di fatto viene depositato accompagnato da un atto notorio sottoscritto del proprietario che ne attesti la costruzione ante '67 e che l'edificio si trova fuori dal perimetro del Centro Urbano
Nota: Il perimetro è scaricabile cliccando qui
 
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