Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto - 12 novembre 2020

Pubblicata il 12/11/2020

Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, del 12 novembre 2020
Efficace dalle 24.00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020.


Obbligo mascherina
  • È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva intensa e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
  • Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro;
  • E' obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi.


Attività motoria
  • È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate.


Esercizi di vendita
  • L’accesso agli esercizi di vendita alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
  • È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
    • nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
    • presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
    • sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
    • applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
  • È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni alle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.


Scuole
  • Previo parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.


Somministrazione alimenti e bevande
  • L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati. Ciò significa che nei ristoranti e bar, dalle 15 alle 18 (orario di chiusura) è consentita la consumazione solo da seduti.
  • È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi.


Misure relative ai giorni prefestivi e festivi
  • Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
  • Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
  • La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.


Competizioni sportive
  • Nei casi di competizioni sportive regolarmente svolgentesi in Veneto, gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica.
 

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