OBBLIGO ACCATASTAMENTO DI TUTTI I FABBRICATI RURALI

Pubblicata il 04/09/2012
Dal 04/09/2012 al 30/11/2012

Si informa la cittadinanza che  ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2012 vige l'obbligo di accatastamento di tutti i fabbricati rurali .
A tal fine si produce l’elenco di tutti i fabbricati rurali che risultano iscritti, alla data del 19 giugno 2012, al catasto terreni e che debbono, ai sensi della normativa sotto riportata, essere iscritti al catasto urbano entro il 30 novembre 2012.
Ai fini del pagamento dell’IMU 2012, per i predetti fabbricati rurali è previsto il versamento in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012, calcolato sulla base della rendita catastale ottenuta entro il 30 novembre (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011).
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Normativa: Art. 13 c. 14-ter del d.l. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 - SALVAITALIA
I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28,[i]devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

[i]3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità.
 
 
 
 
 
 

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