Modalità di ricorso

Il cittadino può contestare il Verbale di contestazione per violazioni al C.d.S., ma non il Preavviso di violazione per sosta vietata o irregolare (in questo caso dovrà attendere la notifica del Verbale di contestazione).

 
Il ricorso può essere inoltrato alla Prefettura di Treviso o in alternativa al Giudice di Pace di Montebelluna (non si possono presentare entrambi).

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione (se consentito), il trasgressore o gli obbligati in solido (proprietario/locatario) possono proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:
 

  • entro 60 giornidalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto di Treviso (Piazza dei Signori - 31100 Treviso). Il ricorso deve essere presentato al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso questi Uffici, dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando i documenti ritenuti idonei; nel ricorso può eventualmente essere richiesta l'audizione personale. Si avverte che, ai sensi dell'art. 204 del citato D.Lgs. il Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, emetterà ordinanza motivata con la quale ingiungerà il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
  • entro30 giorni  (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Giudice di Pace di Treviso (presso il Tribunale di Treviso). Si avverte che, ai sensi dell'articolo 204-bis del citato D.lgs "in caso di rigetto del ricorso", il Giudice di Pace non potrà escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti della patente di guida.
Il ricorso può essere depositato presso la Cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S.). Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle “spese forfetizzate” secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e30, D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod.
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