Imposta Soggiorno

Entrate Online


Informazioni relative ai pagamenti elettronici

E’ stata istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del  21 dicembre 2017, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, a partire dal 1° gennaio 2018.
Visto quanto disposto dall’ art. 3 comma 2 della L. 212/2000  (Disposizioni in materia dello statuto dei diritti del Contribuente)e considerato che l’imposta costituisce una novità per questo territorio, la sua applicazione è fissata al 20 febbraio 2018.
 
Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con la Provincia e la Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

Presupposto dell’imposta e soggetto passivo

Il presupposto dell’ imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite al titolo II capo I della L.R. n. 11 del 14/06/2013 nonché negli immobili destinati alla locazione breve , di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Montebelluna
 
Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere situate nel territorio del Comune di Montebelluna  e non risulta iscritto all’anagrafe dei residenti.

Le tariffe

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata con riferimento alla tipologia di tutte le strutture ricettive.
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi per persona, con le seguenti tariffe:
 
TIPOLOGIA STRUTTURA TARIFFA (per persona e per pernottamento)
 
Esercizi extra-alberghieri, agriturismi, locazioni turistiche Euro 1,00
Esercizi alberghieri 1 stella Euro 1,20
Esercizi alberghieri 2 stella Euro 1,40
Esercizi alberghieri 3 stelle Euro 1,60
Esercizi alberghieri 4 stelle Euro 1,80
Esercizi alberghieri 5 stelle Euro 2,00

 
Quando e come si paga

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Montebelluna (soggetti passivi) al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura che li ha ospitati.
 
Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza ai clienti, ed al successivo versamento al Comune, entro 16 giorni dal termine di ciascun trimestre solare.
 
Sanzioni per chi non paga l’imposta

Per l’omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta  si applica la sanzione tributaria, nella misura del 30% (prevista dall’art.13 del D.Lgs.471/97), nonché gli interessi legali calcolati giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
 
Casi di esenzione –  art. 5 del Regolamento in vigore 1 gennaio 2018

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
  • i minori fino al compimento del 14 anno di età;
  • i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;
  • i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel Comune o nei comuni limitrofi, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori; l’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  • il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e  sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Modalità di versamento dell’imposta al Comune - Dichiarazione trimestrale presenze

Le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno devono essere versate a cura del gestore della struttura ricettiva entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile – 16 luglio – 16 ottobre – 16 gennaio) secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.

REGOLAMENTI

Regolamento imposta soggiorno adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del  21 dicembre 2017,

Nuovo regolamento imposta di soggiorno adottato con delibera di Consiglio Comunale n.92 del 28/12/2021

Per eventuali ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri di telefono 0423/617755.
 
 ALTRE INFORMAZIONI:
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