Nuova IMU - Imposta Municipale Propria

IMU 2023 - CALCOLO

 
IMU 2024 - NOVITA'
 
  • PENSIONATI ESTERI: Il comma 48 dell’articolo 1, L. 178/2020 prevede la riduzione al 50% applicabile all'unità immobiliare posseduta dal pensionato residente all'estero. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, possono applicare l’IMU ridotta alla metà; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto e a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso:
    • il contribuente può anche non essere cittadino italiano (tesi Mef nelle risposte a Telefisco il 28/01/2021);
    • la pensione deve essere maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e non è pertanto ammessa la pensione autonoma estera.
  •  ESENZIONE IMU "BENI MERCE”: (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza dal beneficio.
  •  ESENZIONE PER GLI IMMOBILI IMU OCCUPATI ABUSIVAMENTE : Con la legge 197 del 29.12.2022 (c.d. legge di Bilancio 2023) è stata introdotta l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, non disponibili né utilizzabili dal proprietario. I commi 81 e 82 introducono l’esonero dal pagamento dell’IMU per i proprietari di immobili occupati abusivamente (artt. 614 e 633 cod. pen.) che abbiano presentato regolare denuncia all’autorità giudiziaria, in relazione ai reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni o edifici, o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o sia iniziata un’azione giudiziaria penale. Il contribuente deve presentare una comunicazione attestante il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, allegando la denuncia presentata presso le competenti sedi. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione. L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo. I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024.

IMU 2024

PRESUPPOSTO
 
Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
 
DEFINIZIONI
  • per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • per AREA FABBRICABILE si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali;
  • per TERRENO AGRICOLO si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.


ALIQUOTE
Per l’anno 2024, il Comune di Montebelluna ha confermato le aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2022.


QUOTA STATO
Ai sensi dell’art. 1, comma 744 della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il versamento, calcolato utilizzando l'aliquota deliberata dal Comune, deve essere effettuato contestualmente allo Stato ed al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, distinti per le due quote.


DETRAZIONI
  • DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE - solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • Dal primo gennaio 2020 non costituisce presupposto dell’imposta IMU il possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  • Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).
  • La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi dell’art. 1, comma 740 della legge n. 160/2019, il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’impostasalvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Si ricorda che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Sono altresì considerate abitazioni principali:
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.


BASE IMPONIBILE
La base imponibile è costituita dal valore degli immobili.
Per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10. Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro.
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. Esempio: fabbricato C/3, rendita 650,00 euro, valore imponibile = (650,00 + 5%) x 140 = 95.550,00 euro.
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10. Esempio: fabbricato A/10, rendita 2.000,00 euro, valore imponibile = (2.000,00 + 5%) x 80 = 168.000,00 euro.
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; Esempio: fabbricato D/2, rendita 11.000,00 euro, valore imponibile = (11.000,00 + 5%) x 65 = 750.750,00 euro.
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.400,00 euro, valore imponibile = (1.400,00 + 5%) x 55 = 80.850,00 euro.
 
La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento nei seguenti casi:
  • per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Per i TERRENI AGRICOLI, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
 
Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 ° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.


GUIDA AL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA
L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili.
Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente.
Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
  • BASE IMPONIBILE
  • MESI DI POSSESSO
  • PERCENTUALE DI POSSESSO
  • ALIQUOTA DI RIFERIMENTO
  • DETRAZIONI SPETTANTI
Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L'IMU si calcola come segue:
IMPOSTA DOVUTA = BASE IMPONIBILE X (MESI DI POSSESSO / 12) X (PERCENTUALE DI POSSESSO / 100) X (ALIQUOTA / 100)
Se il possesso riguarda l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante nella misura massima di 200 euro di detrazione ordinaria.
DETRAZIONE SPETTANTE = (DETRAZIONE ORDINARIA) / (NUMERO CONTITOLARI CHE UTILIZZANO L'ABITAZIONE) X (MESI DI UTILIZZO / 12)
Se il possesso riguarda immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
Si specifica che il personale dell’ufficio può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, L'imposta deve essere versata in rate come indicato nella sezione "SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO"

 
SCADENZE
Per l'anno 2024 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

PRIMA RATA IN ACCONTO: 17 GIUGNO 2024

SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2024

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.
Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".


PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
L'IMU, Imposta Municipale Propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.).
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%.
 Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):
  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria presso
IBAN                    IT    88    I    03069    12117    1000    0004    6346
BIC/SWIFT          BCITITMM
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU” e i relativi codici tributo;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate o “Acconto e Saldo” nel caso di pagamento in unica soluzione.
La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli (tributi@comune.montebelluna.tv.it).
 
Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.
 
Codici tributo per modello F24
Codice catastale Comune di Montebelluna : F443
Tributo Codice descrizione
 
 
IMU di competenza del Comune
3912 IMU – abitazione principale A1- A8 –A9 e pertinenze
3914 IMU – terreni agricoli
3916 IMU – aree edificabili
3918 IMU – altri fabbricati
3930 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D  – incremento Comune
IMU  di competenza dello Stato 3925 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO
 

MODULISTICA, REGOLAMENTI, ATTI :

INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA :
  1. recapiti telefonici : 0423- 617220  – fax diretto 0423-617250
  2. e-mail ufficio: tributi@comune.montebelluna.tv.it  PEC: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it
  3. orario di apertura al pubblico: Lun.-Mer.-Ven. ore 09.00-12.45; Mer. ore 17.00-18.15
 
 
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