Diritti dei conviventi di fatto
I DIRITTI derivanti della costituzione della convivenza di fatto sono elencati nella stessa legge dal comma 38 al comma 49 e sono :
ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DIRITTO DI VISITA IN STRUTTURE OSPEDALIERE
ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DIRITTO DI VISITA IN STRUTTURE OSPEDALIERE
- I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza , di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate , previste per i coniugi e i familiari;
RAPPRESENTANZA e RAPPRESENTANZA LEGALE
- Ciascun convivente di fatto può designare l’altro in forma scritta e autografa o, in caso di impossibilità alla presenza di un testimone, quale suo rappresentante, con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, oppure , in caso di morte , per quanto riguarda la donazione degli organi , le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altra parte quando l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata.
CASA CONIUGALE , CONTRATTO DI LOCAZIONE , ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE
- Diritti inerenti la casa di abitazione: in caso di morte del proprietario convivente il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile a seconda della durata della convivenza o della presenza di figli minori o disabili.
- Successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
- Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
IMPRESA FAMILIARE
- Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa famigliare;
RISARCIMENTO DEL DANNO
- In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo , nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
DIRITTO AGLI ALIMENTI (comma 65)
- In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.