PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE, IN PARTICOLAR MODO DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) - ANNO 2015

Pubblicata il 18/06/2015
Dal 18/06/2015 al 21/10/2015


con Ordinanza n. 158 del 11/06/2015 allegata tutti i cittadini, gli Amministratori Condominiali, i titolari e/o conduttori di attività industriali, artigianali o commerciali, aziende agricole, imprese edili, sono tenuti, a far data dalla presente, ad adottare le seguenti azioni per contrastare la formazione e proliferazione delle zanzare, con particolare riferimento alla zanzara tigre, in aree urbane e rurali.
 
OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI
 
1.  E' vietato abbandonare e/o lasciare temporaneamente, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi, e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi pneumatici e/o copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle pertinenze di fabbricati destinati all'abitazione, ad attività industriali, commerciali o artigianali, agricole, cantieri. Pertanto risulta necessario mantenere tutte le aree libere da materiali o manufatti nei quali si possano formare dei ristagni d'acqua;
 
2.  E' fatto obbligo:
a)  provvedere ad accurata pulizia e alla chiusura ermetica con reti (tipo zanzariere) o con coperchi, degli oggetti o contenitori nei quali si possano creare ristagni d'acqua;
b)  svuotare almeno settimanalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., o lavarli e capovolgerli evitando l'immissioni dell'acqua nei pozzetti e nei tombini;
c)  coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
d)  introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi ecc.);
e)  provvedere a ispezionare, pulire e disinfestare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini, cortili, piazzali e aree di pertinenza di fabbricati destinati all'abitazione, ad attività industriali, commerciali o artigianali, agricole, cantieri;
f)  provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzare.
 
3.  Qualora in giardini ed aree scoperte, nelle quali vi sia la presenza di piante ed arbusti, si manifesti un'intensa presenza e/o proliferazione di "Aedes albopictus" (zanzara tigre) si dovrà intervenire anche con trattamenti adulticidi sulla vegetazione;
 
4.  Nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, o per pozzetti di derivazione e scarico d'acque meteoriche, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, si dovranno effettuare idonei trattamenti di disinfestazione per i potenziali focolai larvali da praticare ogni 15-30 giorni o in alternativa entro 2-4 giorni da ogni singola precipitazione atmosferica;
 
5.  Qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da "Aedes albopictus" (zanzara tigre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti o i titolari delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente all'effettuazione di interventi di disinfestazione, autonomamente o mediante affidamento a ditte specializzate. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia;
 
6.  Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, pneumatici di auto o assimilabili, oltre ad attenersi alle disposizioni su indicate, devono a propria cura disporre i pneumatici in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana, ricoprendoli con un telo impermeabile ben teso, e provvedere alla disinfestazione con cadenza periodica delle aree interessate dal deposito dei pneumatici;
 
7.  Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, oltre ad attenersi alle disposizioni su indicate, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nei terreni di proprietà e/o in gestione;
 
8.  Il medesimo obbligo è esteso anche alle imprese edili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.) eventualmente presenti nei cantieri fissi e mobili;
 
9.  Coloro che gestiscono attività florovivaistica dovranno procedere ad una disinfestazione periodica delle aree interessate da dette attività.
 

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