NOVITA' SULLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA

Pubblicata il 04/01/2012
Dal 04/01/2012 al 31/03/2012

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (legge 183/2011) ed alle modifiche apportate al DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione relative a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti dall’autocertificazione  o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
A partire tale data le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi (le aziende che gestiscono servizi pubblici come trasporti, fornitura di energia, poste, reti telefoniche, ecc) che accettano o richiedono tali certificazioni incorrono nel reato di violazione dei doveri d’ufficio.
L’ufficio anagrafe e l’ufficio di Stato Civile rilasceranno, quindi, esclusivamente certificati utilizzabili nei rapporti tra privati.
Tali certificati riportano, pena nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, fatte salve eventuali esenzioni di cui alla tabella B del DPR 642/1972.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 d.p.r. 445), non è soggetta all’'imposta di bollo né ai diritti di segreteria e non richiede l'autenticazione della firma del dichiarante.

D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa
modificato dall’art. 15 della L. 183/2011 (legge di stabilità)
Art. 40. Certificati
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»
 
Art. 74. Violazione dei doveri d'ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita;
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02

L’autocertificazione: cos’è
E’ una dichiarazione firmata dall'interessato che sostituisce i certificati, senza che vi sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Cosa si può “autocertificare”
  • nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • stato civile (celibe, nubile, coniugato ecc.) e di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita di un figlio
  • morte del coniuge, di un discendente o di un ascendente
  • obblighi militari
  • iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • titoli di studio o qualifiche professionali
  • esami sostenuti
  • titoli di specializzazione o di abilitazione, di formazione, di aggiornamento o di qualificazione tecnica
  • reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e/o vantaggi di qualunque tipo previsti dalle leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l'indicazione degli importi corrisposti
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato registrato nell'Anagrafe Tributaria
  • disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria della pensione percepita
  • qualità di studente o di casalinga
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili
  • iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • assenza di condanne penali
  • vivenza a carico
  • tutti i dati a loro diretta conoscenza contenuti nei registri dello Stato Civile.
 
 
Come si fa
Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec. La firma non va autenticata né va allegata copia del documento di identità del dichiarante“.
I moduli per l’autocertificazione sono disponibili nella sezione modulistica del sito, oppure possono essere ritirati presso lo sportello IncontraComune.
 
Validità
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:
- per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
- per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).
 

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