LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE: EMESSA UN’ORDINANZA VALIDA FINO ALLA FINE DI OTTOBRE

Pubblicata il 16/05/2017

Pubblicata un’ordinanza per contrastare la diffusione della zanzara tigre, responsabile anche della  trasmissione del virus Zika. Sanzioni fino a 500 euro per chi non rispetta obblighi e divieti.


 

Il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, ha firmato ieri l'ordinanza relativa alla prevenzione e alla lotta contro la diffusione delle zanzare, in particolar modo della zanzra tigre.

La disposizione, che avrà validità fino al prossimo 31 ottobre, interessa tutti i cittadini, gli amministratori condominiali, i proprietari di attività industriali, artigianali o commerciali, e le aziende agricole ed edili, e prevede una serie di obblighi e divieti il cui mancato rispetto, qualora sia accertato dalla Polizia locale e dal Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, sarà sanzionato, come già avviene da qualche anno, con una sanzione amministrativa variabile da 50 a 500 euro.

Particolare attenzione è posta alle attività di disinfestazione, anche alla luce della diffusione del virus Zika, di cui la zanzara tigre è vettore di trasmissione.

Spiega il sindaco, Marzio Favero: “Per parte sua, all’amministrazione comunale per il periodo che va da maggio a novembre ha già affidato l’incarico ad una ditta specializzata nel trattamento antilarvale e adulticida contro le zanzare nelle aree pubbliche. Risulta però fondamentale la collaborazione anche da parte dei cittadini, affinché misure preventive siano adottate anche nelle aree private allo scopo di evitare e contenere la diffusione e la proliferazione della zanzare”.


In sintesi, l’ordinanza prevede:

il divieto di:

abbandonare negli spazi aperti pubblici e privati (ad esempio i terrazzi, balconi, e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l'acqua piovana, compresi pneumatici e/o copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili). Pertanto risulta necessario mantenere tutte le aree libere da materiali o manufatti nei quali si possano formare dei ristagni d'acqua.

l’obbligo di:

  • trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di maggio fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;

  • registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;

  • provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti di pertinenza di fabbricati ma anche nelle aree incolte o improduttive, al taglio periodico dell’erba ed alla raccolta e smaltimento della stessa e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;

  • evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza.


 

L’ordinanza completa con le prescrizioni integrali è consultabile nel sito del Comune all’indirizzo: 

http://www.comune.montebelluna.tv.it/montebelluna/zf/index.php/atti-amministrativi/ordinanze/dettaglio/atto/G1mpJM0TqRT0-A



Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto