Pagamento delle sanzioni amministrative

Per il pagamento delle sanzioni amministrative e delle sanzioni al codice della strada, utilizzare la specifica procedura cliccando qui

SCONTO DEL 30% sanzione C.d.S.
L’articolo 202 del codice della strada prevede la possibilità per il trasgressore di beneficiare di una riduzione del 30% sull'importo dovuto quale pagamento per le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada.
Per poter beneficiare della riduzione sono indispensabili alcune condizioni:

  • il pagamento deve avvenire entro i cinque giorni (anziché entro i 60 giorni consueti) successivi alla contestazione o alla notificazione del verbale;
  • la violazione non deve prevedere anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo oppure della sospensione della patente di guida.

Per le violazioni stradali per le quali è ammesso tale beneficio, l'importo decurtato del 30% pagabile entro 5 giorni viene indicato espressamente dall'agente accertatore sullo stesso verbale consegnato su strada al momento della contestazione, oppure risulterà indicato a stampa sul verbale notificato all'intestatario del veicolo in sede della notifica successiva.
Anche per le violazioni consistenti in "divieti di sosta", sanzionate con il modello di "Preavviso di violazione al codice della strada" lasciato sul veicolo il predetto pagamento decurtato del 30% sarà ammesso nei termini e con le modalità indicate sullo stesso preavviso, con il vantaggio di risparmiare anche le spese di notificazione in quanto pagato nei 5 giorni.

TERMINI    

Se è stato rilasciato il Preavviso di violazione sul parabrezza del veicolo il trasgressore ha 5 giorni di tempo per pagare dalla data d'accertamento; diversamente il verbale verrà spedito e notificato con aggravio delle spese di notifica.
Se invece è stato rilasciato il Verbale di contestazione mediante contestazione immediata della violazione o a mezzo servizio postale/messi notificatori, il trasgressore ha 60 giorni di tempo per pagare dalla data di contestazione o dalla data di notifica del verbale.

PAGAMENTO IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO 

Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale non estingue l'illecito. La somma versata verrà trattenuta a titolo di acconto fino all'iscrizione a ruolo e si procederà poi al recupero dell'importo mancante mediante la procedura esecutiva (artt. 203/3° comma e 206 del C.d.S.).

PAGAMENTO IN MISURA MAGGIORE AL DOVUTO 

Nel caso fosse stata erroneamente pagata più volte la stessa contravvenzione l’interessato può fare richiesta di rimborso della somma versata in eccesso, allegando idonea documentazione attestante i versamenti.

PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE CONSENTITO   

Nel caso il pagamento della sanzione venga effettuato oltre i termini di legge è consentita l’integrazione della somma mancante fino all’iscrizione “a ruolo”.
Il corretto importo, da versare a saldo, potrà essere richiesto rivolgendosi al Comando di Polizia Locale.
Diversamente, la somma versata sarà trattenuta a titolo di acconto fino all’iscrizione a ruolo e si procederà al recupero dell’importo mancante mediante la procedura esecutiva prevista dagli artt. 203/3 C. e 206 del C.d.S., con le maggiorazioni previste dall’art. 27 della Legge 689/81.

RATEIZZAZIONE sanzioni Codice della Strada    

Il Codice della strada prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o piu’ violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a € 200,00, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere alla Polizia Locale la ripartizione del pagamento in rate mensili. L'istanza di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie e la relativa documentazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.  La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facolta’ di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis.
Puo’ avvalersi della facoltà di rateazione delle sanzioni pecuniarie chi e’ titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e’ costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a e 100,00. Con la prima rata sono riscosse anche le spese di notifica e quelle di procedimento. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 C.d.S. , cioe’ il verbale per il quale era stata accolta l’istanza di rateazione diventa titolo esecutivo per la riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria di un importo pari alla meta’ del massimo edittale stabilito dalla legge. Le rate eventualmente gia’ pagate saranno trattenute dall’Amministrazione in acconto a valere sulla somma interamente dovuta.
In caso di rigetto dell'istanza, sono ripristinati i termini temporali temporaneamente e provvisoriamente sospesi e il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla data di notificazione del relativo provvedimento. Se, dopo il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di rigetto, non e’ stato effettuato il pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 CdS.
 
Per informazioni  rivolgersi a:


Polizia Locale – Ufficio Verbali
Via Zecchinel, 28 - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 23367  Fax 0423 23306   Email: polizialocale@comune.montebelluna.tv.it
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